Se desideri conoscere i dettagli della normativa Ecobonus, di seguito trovi una guida specifica e approfondita sulla base degli articoli di legge.
Indice dei contenuti:
- PREMESSA
- L’ARTICOLO 119 INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
- GLI INTERVENTI TRAINANTI
- GLI INTERVENTI TRAINATI CHE GODONO DELLE STESSE AGEVOLAZIONI
- LE CONDIZIONI PER AVERE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL SUPERECOBONUS
- I BENEFICIARI ED EDIFICI AMMESSI
- SU QUANTI IMMOBILI SI PUO’ GODERE DEL SUPERECOBONUS?
- COSA BISOGNA FARE PER AVERE LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
- COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
- COSA BISOGNA FARE PER AVERE LA DETRAZIONE DEL 110% E LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
- IL DECRETO EFFICIENZA E LE NORME DA RISPETTARE
- COME APPLICARE IL DECRETO EFFICIENZA IN CASO DI SUPERECOBONUS AL 110
- COME APPLICARE IL DECRETO EFFICIENZA IN CASO DI ECOBONUS AL 50%
- IL DECRETO ASSEVERAZIONI
- L’ARTICOLO 121 OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O PER LO SCONTO IN FATTURA IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI
PREMESSA
Con il Decreto Rilancio l’intenzione del Governo è di raggiungere due scopi:
- Creare delle condizioni favorevoli per la ripartenza del settore dell’edilizia puntando al miglioramento energetico del patrimonio edilizio italiano (articolo 119)
- Favorire il coinvolgimento anche dei cittadini fisicamente incapienti o in mancanza di liquidità tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121)
Attraverso i Decreti Attuativi, si è approfittato dell’occasione per regolamentare in modo più efficace le detrazioni per Ecobonus inserendo dei massimali di spesa detraibile e dei valori di efficienza energetica più severi da rispettare.
Per il SuperEcobonus 110%, data la maggior detrazione utilizzabile, sono previste delle regole più stringenti rispetto alla fruizione dell’Ecobonus normale al 50% e quindi i due argomenti andranno analizzati separatamente:
L’ARTICOLO 119 INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
L’articolo 119 inserisce la detrazione fiscale al 110% in 5 anni per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici distinguendo tra interventi trainanti e trainati.
GLI INTERVENTI TRAINANTI
La detrazione già prevista per l’Ecobonus viene aumentata al 110% e si ripartisce in 5 quote annuali di pari importo relative ai seguenti lavori:
- Sui condomini, sulle villette a schiera e sugli edifici unifamiliari sono detraibili al 110% i costi per l’isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali o inclinate, con un’incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda.
- Sui condomini, sulle villette a schiera e sugli edifici unifamiliari sono detraibili al 110% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria.
GLI INTERVENTI TRAINATI CHE GODONO DELLE STESSE AGEVOLAZIONI
Questa detrazione vale anche per tutti gli altri interventi di efficienza energetica che godono dell’Ecobonus (compresa quindi la sostituzione di finestre, cassonetti e schermature solari o chiusure oscuranti) nei limiti previsti per ciascun intervento di efficienza energetica purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nel comma 1 (cappotto o caldaia).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione massima ammissibile per le finestre e per le schermature solari e/o chiusure oscuranti non è di 60 mila €, come nel caso di Ecobonus normale al 50%, ma è di 54.545,00 €. Il costo globale massimo dell’intervento di sostituzione dei serramenti deve quindi rimanere all’interno di questa cifra che, oggettivamente, è molto grande.
Per evitare abusi e sprechi con il Decreto Efficienza è stato inserito, accanto a questo costo globale massimo relativo all’intervento, anche un massimale di spesa per metro quadrato riferito ai singoli elementi.
LE CONDIZIONI PER AVERE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL SUPERECOBONUS
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 110% sugli interventi trainanti e trainati servono e condizioni:
- Gli elementi devono rispettare i requisiti minimi previsti:
- Per le finestre ed i cassonetti i nuovi valori di Uw riportati nell’Allegato E del Decreto Efficienza
- Per le schermature solari il valore di G tot e l’esposizione da Est a Ovest passando per il Sud
- Per le chiusure oscuranti, la resistenza termica supplementare
- L’intervento nella sua globalità deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’intero condominio o della singola unità immobiliare o della casa a schiera.
In merito a quest’ultimo punto, il calcolo del miglioramento energetico di 2 classi, può considerare oltre al contributo degli interventi trainanti anche il contributo apportato dagli interventi trainati.
I BENEFICIARI ED EDIFICI AMMESSI
Le agevolazioni del SuperEcobonus su interventi trainanti e trainati valgono per:
- Tutti quelli che hanno una proprietà nel condominio indipendentemente che siano privati o aziende
- Tutti gli edifici abitativi detenuti dalle persone fisiche
- Gli edifici degli istituti autonomi delle case popolari
- Gli edifici delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Gli edifici delle società sportive dilettantistiche limitatamente però al solo immobile spogliatoio
Attenzione che i proprietari delle unità immobiliari intestate ad aziende o imprese (tipo uffici o i negozi al piano terra) se sono all’interno del condominio e partecipano alle spese per la riqualificazione energetica, possono mettere in detrazione al 110% solo le spese per gli interventi trainanti su parti comuni ma non possono mettere in detrazione al 110% gli interventi trainati e quindi nemmeno la sostituzione delle finestre.
SU QUANTI IMMOBILI SI PUO’ GODERE DEL SUPERECOBONUS?
Le persone fisiche possono godere del SuperEcobonus sia sugli interventi trainanti che trainati su due unità immobiliari.
Qualora abbiano altre proprietà all’interno di un condominio possono usufruire del SuperEcobonus anche su tutte queste ulteriori proprietà, ma limitatamente ai soli interventi trainanti.
Quindi, su queste ulteriori unità immobiliari all’interno del condominio, se hanno già beneficiato della detrazione al 100% per le altre 2 unità immobiliari, non possono sostituire le finestre con la detrazione al 110%.
COSA BISOGNA FARE PER AVERE LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
Se il committente vuole avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura deve prima ottenere un visto di conformità da parte di un commercialista o del CAF che attesti il diritto ad avere la detrazione prevista e la regolarità di tutti i documenti richiesti.
COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
Per avere lo sconto in fattura o la cessione del credito il committente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate che il proprio credito fiscale è ceduto al fornitore o ad altro soggetto usando un apposito modello. Questa comunicazione va fatta per via telematica secondo le regole riportate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
COSA BISOGNA FARE PER AVERE LA DETRAZIONE DEL 110% E LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
Per avere la detrazione del 110% sia sugli interventi trainanti che trainati ed eventualmente anche lo sconto in fattura o la cessione del credito, il tecnico asseveratore deve asseverare:
- Il rispetto dei requisiti termici minimi U dei singoli elementi (per le finestre Uw; per i cassonetti Usb; per le schermature G. tot ed esposizione; per le chiusure oscuranti Resistenza Termica Supplementare)
- La congruità delle spese sostenute in relazione ai singoli interventi sia per quanto riguarda il massimale globale previsto che per quanto riguarda il limite massimo dei singoli elementi (costo al metro quadro)
La copia dell’asseverazione dovrà essere inviata per via telematica all’ENEA e ricevere un codice identificativo della pratica che dovrà poi essere comunicato a chi farà il visto di convalida.
COMMA 13 BIS
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento.
L’asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Ai fini della congruità delle spese si fa riferimento a quanto riportato nel Decreto Efficienza.
Il Decreto Efficienza è molto importante perché definisce non solo le modalità operative per accedere alla detrazione fiscale del SuperEcobonus ma riporta anche le nuove regole per accedere all’Ecobonus normale.
Già nel 2013 era stato anticipato nella legge finanziaria che sarebbe uscito uno specifico Decreto che avrebbe riportato i nuovi e più severi requisiti tecnici, i massimali di spesa per singolo elemento e le procedure di controllo per poter beneficiare dell’Ecobonus. Questo Decreto però non fu mai pubblicato a causa dell’avversione delle associazioni di settore e quindi tutto rimase come prima.
Solo con l’esigenza di regolamentare il 110% il Governo ha rotto gli indugi ed ha finalmente pubblicato il Decreto che regola per tutti gli interventi che godono dell’Ecobonus i nuovi requisiti termici, le procedure per la verifica ed i massimali di spesa.
Questo decreto riguarda naturalmente anche la sostituzione delle finestre.
COMMA 14
I soggetti che rilasciano delle attestazioni o asseverazioni infedeli pagano una multa da 2.000,00 € a 15.000,00 € per ciascuna attestazione o asseverazione resa.
Inoltre i tecnici asseveratori devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente alle loro asseverazioni con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e comunque non inferiore a 500 mila € per garantire ai privati ed allo Stato il risarcimento dei danni in caso di errata valutazione.
COMMA 15
Rientrano nelle spese detraibili i costi per il rilascio delle asseverazioni e per il visto di conformità.
COMMA 15 BIS
Il SuperEcobonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (ville di lusso e castelli).
IL DECRETO EFFICIENZA E LE NORME DA RISPETTARE
Questo Decreto indica le regole da rispettare non solo per la detrazione al 110% del SuperEcobonus ma anche per le detrazioni al 50% relative all’Ecobonus normale.
TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
- Questo articolo chiarisce che sono detraibili la sostituzione di finestre, l’installazione o sostituzione di schermature solari e chiusure oscuranti purché rispettino i requisiti dell’Allegato A (che vedremo in seguito) il quale specifica anche i dettagli che devono essere riportati all’interno del documento di asseverazione ovvero la verifica dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa ammissibile
- Ricorda che le spese degli interventi trainati devono essere comprese fra la data di inizio e quella di fine lavori per gli interventi trainanti
LIMITI DELLE AGEVOLAZIONI
L’importo massimo detraibile deve rispettare due requisiti:
- Il massimale di detrazione per l’intervento globale (per l’Ecobonus 50% nel caso di sostituzione delle finestre e contestuale installazione di chiusure oscuranti 60 mila €; nel caso di installazione di schermature solari o di sola installazione di chiusure oscuranti 60 mila €; nel caso di SuperEcobonus 110% questa cifra si riduce a 54.545,00 €).
- Il massimale di spesa unitario per il singolo manufatto (per gli interventi del 110% con i prezzari delle regioni oppure il prezzario DEI; per quelli dell’Ecobonus 50% con la tabella inserita nell’Allegato I).
SPESE PER LE QUALI È AMMESSA LA DETRAZIONE
- Inserisce i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare per le finestre ed i cassonetti in base alla zona climatica che sono riportate nella tabella dell’Allegato E di seguito riportato:
sostituzione di finestre comprensive di infissi | zona climatica A | <= 2,60 W/m2*K |
zona climatica B | <= 2,60 W/m2*K | |
zona climatica C | <= 1,75 W/m2*K | |
zona climatica D | <= 1,67 W/m2*K | |
zona climatica E | <= 1,30 W/m2*K | |
zona climatica F | <= 1,00 W/m2*K |
- Specifica che si potrà mettere in detrazione anche la sola sostituzione dei cassonetti o l’intervento di coibentazione interna purché l’intervento rispetti i limiti di trasmittanza termica richiesti alle finestre.
- Si possono detrarre anche le spese professionali per la realizzazione dell’intervento e per la redazione delle asseverazioni o dichiarazioni tecniche del fornitore.
ADEMPIMENTI
- Per gli interventi del 110% si deve depositare in Comune la relazione tecnica che stabilisce l’inizio lavori.
- Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori il tecnico asseveratore deve inviare all’ENEA per via telematica la scheda informativa (pratica ENEA).
ASSEVERAZIONE PER GLI INTERVENTI CHE ACCEDONO ALLE DETRAZIONI
L’asseveratore deve riportare nella sua asseverazione:
- Il rispetto dei requisiti termici richiesti
- La congruità delle spese
CONTROLLI
L’Enea verificherà se c’erano tutte le condizioni per avere la detrazione. Si controllerà quindi i requisiti dei manufatti, la congruità delle spese e la documentazione inviata con la pratica Enea.
COME APPLICARE IL DECRETO EFFICIENZA IN CASO DI SUPERECOBONUS AL 110%
Nel cantiere per il 110% ci saranno due figure importanti e distinte:
- Il termotecnico che farà l’Ape prima e l’Ape dopo per verificare il salto di 2 classi e quindi stabilisce quali sono gli interventi trainanti e trainati e quindi anche i requisiti termici delle finestre.
- Il progettista che progetta gli interventi e che normalmente ingloba anche la figura del direttore dei lavori e del tecnico asseveratore che stabilisce la congruità delle spese e verifica il rispetto dei requisiti termici richiesti.
L’asseveratore per verificare la congruità delle spese dovrà fare un computo metrico analitico e vedere se nella media il costo al metro quadro rientra nei massimali previsti.
Non importa dunque se un serramento ha un prezzo più alto rispetto al limite per la congruità: se nella stessa fornitura ci sono anche serramenti che hanno un prezzo più basso si divide la spesa totale della fornitura per la superficie totale della fornitura e si verifica se la media rimane all’interno del massimale previsto.
Per verificare i massimali previsti potrà prendere a riferimento i prezzari regionali o il prezzario DEI scegliendo l’importo più favorevole per il cliente.
Il tecnico asseveratore, al momento del SAL o al termine dei lavori, verifica sia i requisiti tecnici rilevati dalle D.o.P. sia il massimale per la sostituzione delle finestre sia come massimale totale che come massimale al metro quadrato e lo mette nella sua dichiarazione.
Quindi il tecnico manda la sua asseverazione in un apposito sito ENEA e riceve un codice identificativo specifico per l’intervento globale.
Per rendere fruibile il credito si deve ora chiedere al commercialista il visto di convalida.
La redazione del visto di convalida viene fatta dal commercialista su un apposito modello preparato dall’Agenzia delle Entrate dove dovrà inserire anche il codice identificativo ENEA della asseverazione e l’importo della fattura dei serramenti.
Quindi manda tutto all’Agenzia delle Entrate.
Entro 5 giorni l’Agenzia delle Entrate menda una ricevuta per dire se la pratica è stata accettata o scartata.
COME APPLICARE IL DECRETO EFFICIENZA IN CASO DI ECOBONUS AL 50%
Per questa detrazione i punti sono simili nel concetto a quanto detto per il 110% ma diversi nella sostanza.
Le finestre ed i cassonetti devono rispettare i nuovi valori U che devono essere inferiori o uguali a quanto riportato nell’Allegato E.
Le chiusure oscuranti, se fornite non contestualmente ai serramenti, devono avere un valore di trasmittanza termica supplementare superiore a quella delle vecchie chiusure (cioè devono essere più isolanti).
Le schermature solari devono rispettare due requisiti: devono avere un Gtot (vetro + schermatura) inferiore o uguale a 0,35 e sono detraibili solo se sono poste a protezione di una finestra orientata da Est a Ovest passando per il Sud.
Per quanto riguarda i massimali di spesa detraibile è chiaro che il cliente vorrebbe mettere in detrazione il 50% della spesa totale e quindi fondamentale calcolare quale sarà l’importo massimo detraibile. Se l’intera spesa rientra nel massimo detraibile non ci sono problemi; se invece l’importo del preventivo è superiore alla spesa massima ammissibile si dovrà decidere se: prendere finestre più economiche, pagare la differenza, dirottare gli interventi, quando possibile, su altre detrazioni che non prevedono massimali di spesa es. bonus casa (con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito) o bonus sicurezza (senza possibilità di sconto in fattura o cessione del credito).
Per calcolare la spesa massima ammissibile di deve fare riferimento alla tabella dell’Allegato I del Decreto efficienza qua sotto riportata:
sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi | |
Zone climatiche A, B e C | |
Serramento | 550,00 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro) | 650,00 €/m2 |
Zone climatiche D, E ed F | |
Serramento | 650,00 €/m2 |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro) | 750,00 €/m2 |
Nel caso di sola installazione di schermature solari o di chiusure oscuranti:
installazione di sistemi di schermatura solare e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali maccanismi automatici di regolazione | 230,00 €/m2 | |
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
IL DECRETO ASSEVERAZIONI
Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’Asseverazione in merito ai requisiti per gli interventi trainanti e trainati (quindi anche la sostituzione di finestre, schermature solari e chiusure oscuranti) come riportato nell’Art. 119 del Decreto Rilancio. Si tratta di adempimenti che riguardano il Tecnico Asseveratore ma che è bene conoscere.
COMMA 2
L’asseverazione per lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) può essere fatta solo sui lavori realmente eseguiti.
COMMA 3
L’asseverazione è compilata secondo il modello predisposto e riportato in allegato al Decreto Asseverazioni che richiede al Tecnico Asseveratore dei precisi controlli.
- Per quanto riguarda le finestre controllerà la trasmittanza termica del nuovo serramento e quindi richiederà la D.o.P.
- Per quanto riguarda le chiusure oscuranti verificherà la resistenza termica supplementare che dovrà essere riportata nella D.o.P. del produttore
- Per quanto riguarda le schermature solari verificherà l’orientamento (detraibili solo da Est a Ovest passando per il Sud) ed il Gtot che dovrà risultare dalla D.o.P. del produttore
- Deve dichiarare che sono stati rispettati i massimali previsti dai prezzari e deve allegare il computo metrico analitico
- Deve inoltre dichiarare che sono state rispettate le norme in materia di sicurezza cioè che i manufatti abbiano la marcatura CE
L’ARTICOLO 121 OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O PER LO SCONTO IN FATTURA IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Questo articolo introduce un’agevolazione epocale: la possibilità per il cliente di poter optare, al posto della fruizione diretta delle detrazioni, per uno sconto in fattura o per la cessione del credito.
In 7 commi questo articolo spiega in cosa consiste questa opzione, a quali interventi si applica, in quale fase dell’intervento può essere esercitata, chi possono essere i cessionari, come possono essere utilizzati i conseguenti crediti d’imposta e anche nei confronti di chi si rivale l’Agenzia delle Entrate in caso accerti che l’intervento non era detraibile.
COMMA 1
Questo comma ci dice che chi sostiene negli anni 2020 e 2021 le spese per un intervento di sostituzione dei serramenti e/o l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti ammesso alle detrazioni ecobonus può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- Per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, pari al 50% del totale della fattura o delle fatture di vendita (in caso di Ecobonus normale) o al 100% (in caso di SuperEcobonus), anticipato dal serramentista che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- Per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione spettante, con facoltà si successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
COMMA 1 BIS
Questo comma ci dice che per poter esercitare l’una o l’altra opzione non occorre aspettare che si siano conclusi i lavori ma è possibile farlo anche quando i lavori sono ancora in corso e in relazione al loro stato di avanzamento lavoro (SAL).
Però per gli interventi ammessi al SuperEcobonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per l’intervento complessivo, ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% di tutti i lavori che rientrano in quell’intervento.
COMMA 2
In questo comma vengono elencati tutti gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito al posto della fruizione diretta delle detrazioni spettanti.
- Per l’Ecobonus normale: tutte le sostituzioni di infissi e/o l’installazione di schermature solari o sistemi oscuranti ammessi alle detrazioni ecobonus eseguiti su qualunque tipo di immobile (quindi anche non abitativo) e nell’ambito di un qualunque tipo di intervento di recupero edilizio (quindi anche in una manutenzione ordinaria)
- Per il SuperEcobonus: le sostituzioni di infissi e/_o l’installazione di schermature solari o sistemi oscuranti che vengono eseguiti come interventi “trainati” nell’ambito di un intervento “trainante”
- Lo sconto in fattura o cessione del credito al 50% sono possibili anche per tutte le sostituzioni o installazioni di infissi, schermature solari o chiusure oscuranti realizzate nell’ambito di uno degli interventi di recupero edilizio ammessi alle detrazioni BONUS CASA, cioè manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro/risanamento conservativo eseguiti nelle singole unità abitative, cui si aggiungono anche quelli di manutenzione ordinaria se l’intervento è invece eseguito sulle parti comuni dell’edificio.
- Non è applicabile alla sostituzione di serramenti nell’ambito del BONUS SICUREZZA
COMMA 4
Il comma spiega che la verifica della regolarità del credito fiscale andrà fatta nei confronti dei beneficiari delle detrazioni che hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito al fine di verificare, attraverso un’analisi documentale, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
COMMA 6
Il comma 6 aggiunge un’ulteriore precisazione in merito ai controlli: in caso sia accertato il concorso in violazione da parte del serramentista o degli altri cessionari, questi risponderanno in solido con il beneficiario per la restituzione degli importi delle detrazioni non spettanti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni.