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OBBLIGHI SUL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA POSA DEI SERRAMENTI

Anche la posa dei serramenti ha i suoi obblighi.

È appena uscita una legge sui lavori che superano i 70 mila euro, se si parla di un privato, di importo complessivo oppure se è un’opera pubblica in qualsiasi caso, bisogna applicare il contratto collettivo nazionale degli edili.

Cerchiamo di capire da dove viene questa vicenda facendo una piccola premessa.

A seguito della grande richiesta di interventi edilizi procurati dal superbonus 110% nel secondo semestre 2021 sono nate 64 aziende edili al giorno per un totale di 11.600 a dicembre. Un numero così spropositato non si era mai visto nemmeno per la ricostruzione nel dopoguerra!

La ragione risiede nel fatto che aprire una azienda edile è molto facile: basta registrare alla Camera di Commercio il numero di partita Iva ed il codice di attività corretto (Ateco 41) ed inviarlo alla Agenzia delle Entrate ed il giorno successivo si può cominciare a fare cappotti e costruire muri!

Ma non è solo questa la strada! Ci sono anche le riconversioni. Aziende agricole, macellai, calzolai cambiano codice Ateco e diventano subito impresari edili!

Ma perché sono nate tutte queste aziende edili? Naturalmente questo grande numero di aziende edili sono nate per poter attingere ai bonus edilizi con lo sconto in fattura senza limiti di importo.

Sulle nuove aziende però non venivano mai verificate 2 cose: la competenza e la sicurezza sul cantiere.

Se vogliamo essere onesti la stessa cosa è successa anche nel nostro settore in quanto i venditori di serramenti sono aumentati del 15% in u anno e la maggior parte non hanno competenze specifiche pur trattando un manufatto altamente normato e tecnologico.

Rispetto a noi quando manca competenza in una impresa edile non è solo un problema di lavoro fatto male, c’è anche un problema di sicurezza! Se manca la formazione sulla sicurezza nel cantiere si possono fare danni colossali e qualcuno ci può lasciare la vita.

Che cosa ha fatto dunque il Governo? È giustamente intervenuto tramite l’art. 28-quater del Decreto Sostegni-ter specificando che le detrazioni fiscali per i lavori edilizi di importo superiore a 70 mila euro possono essere riconosciute esclusivamente se nel contratto di appalto è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Questo contratto obbliga alla formazione continua dei dipendenti sul tema della sicurezza nel lavoro e ad acquisire le competenze specifiche per le varie operazioni.

Gli appalti interessati a questo obbligo sono quelli relativi ai lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del Testo unico delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008). In questo allegato si riportano i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.

Quindi anche la sostituzione di infissi che sono opere permanenti in legno o altri materiali rientrerebbe in questa normativa.

Perciò, per consentire ai committenti di avere i bonus fiscali i fornitori di serramenti devono aderire al contratto edile?

La CNCE Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili con una FAQ entra in questo tema e specifica che l’obbligo si applica solo alle imprese che svolgono principalmente lavori edili. Quindi le imprese che svolgono lavori diversi, come ad esempio i serramentisti, non sono tenute all’applicazione del contratto collettivo del settore edile.

Oltre alla nostra interpretazione, visto il delicato tema, abbiamo deciso di consultare a pagamento un espero del lavoro e gli abbiamo posto il quesito.

Questa la risposta:

La maggior parte dei produttori e rivenditori di serramenti non applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia in quanto si occupano esclusivamente di forniture di infissi, accessori e posa, sia in modo diretto tramite propri dipendenti sia tramite subappalto per l’installazione. Tipicamente inquadrano i propri dipendenti con dei contratti collettivi nazionali diversi da quello edile (ad esempio quello del commercio, dell’industria, metalmeccanico, ecc.…). In questo caso non hanno l’obbligo di cambiare il contratto dei dipendenti e quindi non hanno l’obbligo di applicare questa normativa!

E se il serramentista vende ad un General Contractor o ad una impresa edile?

Anche nel caso in cui il serramentista fornisca e fatturi i serramenti direttamente ad un General Contractor o ad un’impresa edile non vi è alcun obbligo ad indicare sulla fattura che farà il serramentista quale tipo di CCNL viene applicato ai dipendenti.

Sarà infatti il General Contractor a dichiarare l’applicazione del contratto Edile sulla fattura che farà al cliente finale che intende avvalersi dei bonus fiscali.

Quindi il venditore di serramenti non deve fare nulla?

Nell’atto di affidamento dei lavori (il contratto di fornitura o la conferma d’ordine) e della fattura di vendita il venditore di serramenti deve solo chiarire che per lui non sussiste l’obbligo in base alla reale situazione ricorrente. Diversamente al suo cliente potrebbe essere precluso l’accesso alle detrazioni fiscali!

Come al solito il nostro consiglio è di affidarvi a fornitori competenti in materia perché la disinformazione da parte del rivenditore può voler dire la possibilità che voi non possiate mettere in compensazione la vostra detrazione fiscale! Noi di Delta Porte siamo sempre informati e applichiamo tutte le leggi correnti per il nostro ed il vostro interesse e, personalmente, scrivo questi articoli per tenervi informati e farvi capire che c’è molto altro dietro una vendita di serramenti. C’è studio, tanto studio delle norme che, soprattutto in questo periodo cambiano e si aggiornano continuamente.

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