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QUALI SONO I MASSIMALI PER I CASSONETTI?

Tutto parte il 17 marzo 2022 quando il Ministro della Transizione Ecologica ha pubblicato il Decreto Prezzi Massimi che riporta anche i nuovi massimali detraibili con i bonus fiscali per le finestre, le chiusure oscuranti e le schermature solari.

Una delle cose più interessanti di questo Decreto riguarda la Tabella dell’Allegato A, che riporta i prezzi che sostituiscono quelli nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020, che aumenta i massimali detraibili. (link all’altro blog con la tabella).

Fin quando il 12 aprile sono poi uscite le FAQ del Mite che chiariscono come vanno applicati.

La FAQ n. 2 interviene anche nella spiegazione di come si detrae il cassonetto. Qua di seguito riporto domanda e risposta di questa FAQ:

D: i costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere complete? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?

R: come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

Dunque, nel caso di fornitura di infissi i costi nella tabella A sono riferiti all’insieme di beni che concorre alla realizzazione delle tipologie e di intervento indicate.

Poi la FAQ entra nel dettaglio e ci precisa:

nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celino, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, ecc.….

Quindi il costo del cassonetto è compreso nel massimale detraibile al metro quadro per gli infissi.

Ma qui sorgono 2 domande:

     

      • Ma se fornisco i cassonetti da soli quale massimale devo applicare?

      • La superficie dei cassonetti, essendo una superficie disperdente come il serramento, va sommata a quella dei serramenti?

    Visto che vogliamo la tranquillità nostra e dei nostri clienti abbiamo mandato una domanda specifica all’Enea sull’argomento.

    Spettabile Enea,

    nell’ambito di un intervento di sostituzione di infissi iniziato dopo il 16 aprile 2022 per il quale si richiede la detrazione in Ecobonus si intendono sostituire serramenti e cassonetti.

    È corretto applicare anche al cassonetto il massimale previsto dall’Allegato A per il serramento e aggiungere anche la sua superficie?

    E nel caso di sola fornitura del cassonetto o della coibentazione interna come ci si deve comportare per i massimali detraibili?

    E finalmente è arrivata la risposta…

    Buongiorno,

    per la sostituzione contestuale di infisso e cassonetto il massimale è unico ed è riferito alla superficie complessiva dell’infisso più il cassonetto.

    Se si isola oppure si sostituisce solamente il cassonetto la superficie da considerare è quella del solo cassonetto.

    Vi ricordo che il 25% della superficie disperdente del foro finestra è proprio il cassonetto; quindi, non ha alcun senso sostituire gli infissi senza farsi sostituire oppure coibentare il cassonetto o celino.

    Noi di Delta Porte lo consigliamo sempre perché non vogliamo vendere serramenti ma riqualificare il foro finestra!

    https://www.deltaporte.it/category/blog/

    https://www.deltaporte.it/bonus-casa/

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